Invia una segnalazione con la massima riservatezza

WHISTLEBLOWING POLICY

PROCEDURA

SISTEMA DI SEGNALAZIONE INTERNO

(WHISTLEBLOWING)

 

 

1.    PREMESSA
Fincantieri Infrastrutture Sociali S.p.A. (di seguito anche “Finso” o la “Società”) opera in un quadro di concorrenza leale con onestà, integrità, correttezza e buona fede, nel rispetto dei legittimi interessi degli azionisti, dipendenti, clienti, partner commerciali e finanziari e delle collettività e comunità locali in cui Finso è presente con le proprie attività.
Finso definisce i valori alla base dell’attività dell’azienda e l’integrità rappresenta un principio cardine che guida i comportamenti dei/delle dipendenti e di quanti operano con la Società. Nel Patto Comportamentale di Gruppo sono esplicitati i comportamenti concreti da mettere in atto nella pratica quotidiana, che derivano dai principi contenuti nel Codice di Comportamento e ripresi nel Codice etico fornitori. Le modalità operative trovano definizione nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01, nella Politica per la Prevenzione della Corruzione e nelle procedure aziendali in vigore.  
Come presidio etico per mantenere alta l’attenzione sui comportamenti adottati sia dai/dalle dipendenti che da quanti operano con la Società, Finso si è dotata di un sistema di segnalazione indirizzata all’Organismo di Vigilanza (OdV) e a R-QHSE&C (che ricopre anche la funzione di RPC), come strumento per segnalare problematiche relative al mancato rispetto di quanto prescritto nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01, nel Codice di Comportamento, nella Politica per la Prevenzione della Corruzione, nel Codice etico fornitori e nelle procedure aziendali in vigore.
Nel rispetto di quanto previsto dalla Certificazione etica di responsabilità sociale SA8000 di cui la Società è in possesso, Finso utilizza il presente sistema di segnalazione anche per la segnalazione di casi di mancato rispetto dei principi (rif. Pr 24 Segnalazioni SA8000)
Scopo della presente procedura è definire contenuto, modalità di effettuazione e successiva gestione delle segnalazioni inviate, in attuazione del dlgs 10 marzo 2023, n.24 (nel seguito “decreto”), che attua la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, per segnalare eventuali comportamenti non in linea con il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01, il Codice di Comportamento, la Politica per la Prevenzione della Corruzione, il Codice etico fornitori o le altre politiche e procedure aziendali adottate dalla Società, nonché tutti gli altri illeciti richiamati dall’art.3 del decreto, da parte dei componenti degli Organi della Società, dei Responsabili di Funzione, nonché dai /dalle dipendenti, dei collaboratori e collaboratrici esterni/e, fornitori e clienti. 

2.    DEFINIZIONI
Violazioni: comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’ente privato
Informazioni sulle violazioni: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell’organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all’autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell’articolo 3, comma 1 o 2 del Decreto, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni
Segnalazione: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni
Segnalazione interna: la comunicazione scritta od orale, delle informazioni, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna

3.    DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
ALLEGATO TECNICO SOFTWARE WHISTLEBLOWING

4.    ACRONIMI
ADE – AMMINISTRATORE DELEGATO
R-QHSE&C - RESPONSABILE UFFICIO QUALITÀ SALUTE SICUREZZA, AMBIENTE & COMPLIANCE
QHSE&C- DIPARTIMENTO QUALITÀ SALUTE SICUREZZA AMBIENTE & COMPLIANCE
RPC – RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE
R-PER – RESPONSABILE PERSONALE
SPT - SOCIAL PERFORMANCE TEAM

5.    DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ
Rif.    Descrizione
Ambito di applicazione soggettivo    Le disposizioni del decreto e della presente procedura si applicano alle seguenti persone che segnalano informazioni sulle violazioni di cui sono venute a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo:
a)    dipendenti, ivi compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o dall’articolo 54  -bis   del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
b)    lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile e all’articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso Finso;
c)    lavoratori o collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso l’Ente che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
d)    liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria  attività  presso  Finso:
e)    volontari e  tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso Finso;
f)    azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto,  presso  Finso.
La tutela delle persone segnalanti di cui sopra si applica anche qualora la segnalazione avvenga nei seguenti casi:
a)    quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali; 
b)    durante il periodo di prova; 
c)    successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso
Fermo quanto previsto nell’articolo 17, commi 2 e 3 del Decreto, le misure di protezione (vedi infra), si applicano anche:
a)    ai facilitatori (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata);
b)    alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
c)    ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
d)    agli enti di proprietà (in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi) della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Sistemi di segnalazione    La segnalazione può essere veicolata direttamente al superiore gerarchico o alla Funzione ritenuta competente; se per qualsiasi motivo questo percorso non sia ritenuto praticabile, e per tutti i casi di mancato rispetto dei principi relativi alla certificazione SA8000, le segnalazioni possono essere poste  all’attenzione dell’Organismo di Vigilanza / funzione QHSE mediante l’utilizzo  alternativo di due canali: 
•    Piattaforma online: l’invio attraverso la piattaforma può avvenire in forma scritta o tramite messaggistica vocale, con o senza registrazione (si veda “Manuale del segnalante” al link   https://manuali.digitalpa.it/whistleblowing/v4-0-0/frontend/manuale-operativo-utente-segnalatore-non-registrato.html). In entrambi i casi il canale è idoneo ad assicurare la riservatezza delle fonti e delle informazioni di cui si venga in possesso, fatti salvi gli obblighi di legge, e consente una comunicazione riservata tra segnalante e Organismo di Vigilanza / R-QHSE&C. La piattaforma, gestita da un fornitore specializzato del settore, utilizza sistemi di crittografia che garantiscono alti livelli di sicurezza e di garanzia per i segnalanti. La stessa è accessibile dal sito internet Fincantieri, nella sezione collegate, seguendo il link https://www.fincantieri.com/it/gruppo/controllate-collegate/finso/ .
 


•    Indirizzo di posta:  
Fincantieri Infrastrutture Sociali S.p.A., 
Via Giovanni del Pian dei Carpini, 1 - 50127 Firenze 
Riservato Organismo di Vigilanza/funzione “R-QHSE&C.” 

Il sistema adottato risponde ai requisiti richiesti Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 in attuazione della Direttiva (UE)  2019/1937, riguardante la “protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante  disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative  nazionali”.

Segnalazione    La segnalazione può essere effettuata in qualsiasi momento e può riferirsi a fatti accaduti o in corso. Alcuni  esempi, non esaustivi, di possibili segnalazioni comprendono: 
• situazioni di conflitto di interesse ritenute non conosciute dall’azienda; 
• atti di corruzione di terzi verso dipendenti o da parte di questi ultimi verso terzi; 
• frodi; 
• utilizzo improprio dei beni aziendali; 
• intenzionale comunicazione di informazioni false a Pubbliche Amministrazioni; 
• discriminazioni; 
• molestie; 
• norme nazionali e dell’Unione Europea. 
Le segnalazioni dovranno essere sempre adeguatamente circostanziate al fine di consentire le dovute verifiche  sui fatti evidenziati, anche a prescindere dall’individuazione del soggetto responsabile. La segnalazione  è circostanziata quando la narrazione da parte dell’autore, di fatti, eventi o circostanze che costituiscono gli  elementi fondanti dell’asserito illecito è effettuata con un grado di dettaglio sufficiente a consentire di identificare elementi utili o decisivi ai fini della verifica della fondatezza della segnalazione stessa (ad esempio tipologia di  illecito commesso, periodo di riferimento, valore, cause e finalità dell’illecito, aree e persone interessate o  coinvolte). Se disponibili, è gradito l’inserimento di documenti/evidenze utili a supportare quanto dichiarato. Non  sono quindi prese in considerazione segnalazioni prive di qualsiasi elemento sostanziale a loro supporto,  eccessivamente vaghe o poco circostanziate.  
Di seguito si riporta il modulo da utilizzare nella piattaforma online per le segnalazioni in forma scritta: 
 
Per le segnalazioni in forma vocale, la piattaforma presenta il seguente modulo: 
 
Le informazioni considerate essenziali per disporre di elementi utili per le successive valutazioni sono: 
• Natura illecito: 
-    Corruzione
-    Istigazione alla corruzione
-    Abuso (SA8000)
-    Furto
-    Illecito
-    Mobbing (SA8000)
-    Assenteismo (SA8000)
-    Comportamento violento o molesto (SA8000)
-    Violazione codice etico
-    Violazione procedura di gara e altri affidamenti
-    Violazione procedura di selezione e assunzione del personale
-    Conflitto di interessi
-    Diffusione informazioni riservate/violazione obbligo di riservatezza
-    Altre violazioni del Modello 231
-    Altro
-    Illeciti civili e penali
-    Illeciti tributari
-    Accessi indebiti agli applicativi informatici
• Rapporto del/della segnalante con la Società (dipendente, fornitore, altro); 
• Titolo; 
• Autori illecito; 
• Persone Coinvolte; 
• Unità organizzativa (specificare il cantiere, direzione, etc.); 
• Luoghi in cui si sono consumati gli illeciti; 
• Data presunta inizio Illeciti; 
• Descrizione. 
L’abuso o l’utilizzo in mala fede dello strumento, ad esempio per segnalare eventi di cui è già nota l’infondatezza al/alla segnalante, questioni meramente personali ovvero segnalazioni con evidente contenuto diffamatorio o calunnioso, comporta l’applicazione del sistema sanzionatorio della Società.  
In presenza di dubbi sull’interpretazione di eventi o situazioni che potrebbero rappresentare un atto corruttivo, è possibile contattare l’Organismo di Vigilanza/R-R-QHSE&C utilizzando gli stessi canali di segnalazione indicati al par. Sistemi di segnalazione. 

Le segnalazioni anonime    Le segnalazioni da cui non è possibile ricavare l’identità del segnalante sono considerate anonime.
Le segnalazioni effettuate in forma anonima possono essere prese in considerazione solo se adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari ovvero con tutti gli elementi informativi utili per verificarle. Il segnalante, anche se in prima istanza non ha fornito la propria identità, potrà farlo in un secondo momento, ai fini di acquisire l’eventuale tutela legale
In ogni caso, il segnalante o il denunciante anonimo, successivamente identificato, che ha comunicato ad ANAC di aver subito ritorsioni può beneficiare della tutela che il decreto garantisce a fronte di misure ritorsive.
Finso è quindi, tenuta a  registrare  le  segnalazioni  anonime  ricevute  e  conservare  la  relativa documentazione non oltre cinque anni decorrenti dalla data di ricezione di tali segnalazioni, rendendo così possibile rintracciarle, nel caso in cui il segnalante, o chi abbia sporto denuncia, comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione o denuncia anonima
Gestione della segnalazione    Come detto, l’Organismo di Vigilanza e R-QHSE&C ricevono in via esclusiva, attraverso i due canali, le segnalazioni. La gestione della segnalazione è affidata a R-QHSE&C che provvede ad assegnare: 
•    all’’Organismo di Vigilanza le segnalazioni con rilevanza 231; 
•    all’Organismo di Vigilanza ed allo stesso R-QHSE&C quelle in tema di Anticorruzione; 
•    a SPT quelle in tema di SA8000.
Conseguentemente le possibili azioni sono: 
• mettere in lavorazione la segnalazione promuovendo gli approfondimenti necessari; 
• inoltrare la segnalazione alle Funzioni competenti avvalendosi dei vari collaboratori identificati ciascuna volta ad istruire il procedimento di gestione in base alle loro competenze e funzioni aziendali e richiedendo un riscontro sulle azioni intraprese;
• procedere all’archiviazione della segnalazione (rigetto), motivando adeguatamente la scelta effettuata in linea con i criteri citati al paragrafo “Segnalazione”. 
Qualora ritenuto opportuno e la modalità di segnalazione lo consenta, è possibile interpellare sia il/la segnalante per ottenere maggiori informazioni, sia il presunto autore/la presunta autrice della violazione, dando inoltre luogo a tutti gli accertamenti e le indagini che siano necessarie per appurare la fondatezza della segnalazione. Per le verifiche, l’Organismo di Vigilanza e R-QHSE&C si avvalgono operativamente del supporto delle Funzioni aziendali interessate o di consulenti esterni. L’utilizzo della piattaforma informatica consente non solo all’Organismo di Vigilanza e R-QHSE&C di dialogare (anche in forma anonima) con il segnalante, ma consente a quest’ultimo di verificare in qualsiasi momento lo stato e l’esito della segnalazione grazie alle credenziali di accesso. 
Se, dalle verifiche effettuate, l’Organismo di Vigilanza e/o R-QHSE&C rilevano una violazione delle norme di condotta e delle politiche e procedure rilevanti (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01, il Codice di Comportamento, la Politica per la Prevenzione della Corruzione, il Codice etico fornitori o le altre politiche e procedure aziendali adottate dalla Società), segnalano l’illecito disciplinare alla Società per le opportune decisioni in base a quanto definito nel Modello Organizzativo, azione indipendente dall’eventuale instaurarsi di un procedimento penale nei confronti dei singoli o  amministrativo a carico della società ai sensi del D. Lgs. 231/01. Il procedimento di applicazione delle sanzioni prevede la trasmissione da parte dell’Organismo di Vigilanza/ R-QHSE&C di una relazione contenente le generalità del soggetto responsabile della violazione, la descrizione della condotta contestata, l’indicazione delle previsioni che risultano essere violate ed eventuali documenti a supporto, che  viene inviato a: 
• R-PER per il personale dipendente e, nel caso di personale dirigente, anche al Presidente del Collegio Sindacale e all’Amministratore Delegato; 
• Consiglio di amministrazione e Collegio Sindacale per i componenti degli organi sociali. La violazione delle norme di condotta e delle politiche e procedure rilevanti da parte di collaboratori esterni, consulenti e partner commerciali prevede quale sanzione la risoluzione del contratto in applicazione delle clausole contrattuali e delle norme di legge. 
Almeno annualmente sia l’Organismo di Vigilanza sia R-QHSE&C informano il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale mediante una relazione scritta sulle attività di controllo e verifica effettuate e sulle eventuali iniziative a seguito di violazioni delle norme di condotta e delle politiche e procedure rilevanti. 
In tutti i casi, qualora dalle verifiche effettuate emerga che vi sia stata la violazione di norme di legge, l’Organismo di Vigilanza/ R-QHSE&C informa tempestivamente la Società affinché promuova le conseguenti iniziative, inclusa la denuncia all’Autorità Giudiziaria competente.  
La documentazione a supporto della attività di verifica e/o supervisione dell’Organismo di Vigilanza/ R-QHSE&C si sostanzia in:
• Audit report; 
• Interviste/comunicazioni effettuate alle Funzioni interessate/coinvolte; 
• Verbali delle riunioni dell’Organismo di Vigilanza che tracciano le decisioni assunte sulla base dei documenti acquisiti; 
• Documentazione relativa agli approfondimenti svolti dalla funzione competente. 
L’Organismo di Vigilanza/funzione “R-QHSE&C.” documenta ed archivia le segnalazioni, le decisioni prese e la documentazione a supporto delle verifiche effettuate nel rispetto del principio di riservatezza dei dati ed informazioni ivi contenuti, nonché delle disposizioni normative in tema di trattamento dei dati  personali.  
L’accesso alla piattaforma e, conseguentemente, alle segnalazioni inviate è consentito all’Organismo di Vigilanza e a R-QHSE&C in modo indipendente. Le segnalazioni ricevute non possono essere in alcun modo cancellate dalla piattaforma e qualsiasi attività compiuta sulle segnalazioni è registrata nel sistema ed è visibile agli altri soggetti abilitati all’accesso. Se una segnalazione riguarda o comporta il coinvolgimento dell’Organismo di Vigilanza o di R-QHSE&C, il segnalato dovrà astenersi dalla gestione della stessa. 

Obbligo di riservatezza    Le segnalazioni  non  possono  essere  utilizzate  oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse. 
L’identità della  persona  segnalante  e  qualsiasi  altra informazione  da  cui  può  evincersi,  direttamente  o  indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni,  espressamente  autorizzate  a  trattare  tali  dati ai sensi delle norme in materia di protezione dei dati personali. 
Nell’ambito del procedimento penale, l’identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall’articolo 329 del codice di procedura penale. 
Nell’ambito del  procedimento  dinanzi  alla  Corte  dei conti, l’identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. 
Nell’ambito del  procedimento  disciplinare,  l’identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. 
È dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati,  nella  ipotesi  di  cui  sopra, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta. 
Finso tutela l’identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella  segnalazione  fino  alla  conclusione  dei  procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante. 
Fermo restando quanto sopra, nelle procedure di segnalazione, la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare  attraverso  l’acquisizione  di  osservazioni  scritte  e documenti.

Trattamento dei dati personali    Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le autorità competenti, previsto dalla presente procedura, deve essere effettuato in conformità alle norme in materia di protezione dei dati personali. La  comunicazione  di  dati  personali  da  parte  delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell’Unione europea è effettuata in conformità del regolamento (UE) 2018/1725. 
I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.
I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto  previsto  dall’articolo  2-undecies    del  decreto  legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
I  trattamenti  di  dati  personali  relativi  al  ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati da Finso,  in  qualità  di  titolare del trattamento, fornendo  idonee  informazioni  alle  persone  segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del  regolamento  (UE)  2016/679  o  dell’articolo 11 del citato decreto legislativo n. 51 del 2018, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

Conservazione della documentazione    Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale  della  procedura  di  segnalazione,  nel  rispetto  degli obblighi di riservatezza di cui sopra. 
Forme di tutela del segnalante - Condizioni    Le misure di protezione previste dal Decreto e descritte nei paragrafi seguenti si applicano al segnalante quando ricorrono le seguenti condizioni:  
a)    al  momento  della  segnalazione,  la  persona  segnalante  o  denunciante  aveva  fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell’ambito oggettivo di cui al § 3;
b)    la segnalazione è stata effettuata sulla base di quanto previsto nei paragrafi precedenti. 
Salvo quanto previsto dall’articolo 20 del decreto, quando è accertata,  anche  con  sentenza  di  primo  grado,  la  responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al presente capo non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.
Le misure di protezione si  applicano anche nei casi di segnalazione anonima, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni.
Divieto di ritorsione    Gli enti o le persone segnalanti non possono subire alcuna ritorsione.
Il Decreto definisce «ritorsione»:  qualsiasi  comportamento,  atto  od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e  che  provoca  o  può  provocare  alla  persona  segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.
Nell’ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l’accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi del presente paragrafo nei confronti delle persone segnalanti, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione. L’onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione è a carico di colui che li ha posti in essere. 
In caso di domanda risarcitoria presentata all’autorità giudiziaria dalle persone segnalanti, se tali persone dimostrano di aver effettuato, ai sensi del Decreto e della presente procedura, una segnalazione e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione.
Di seguito sono indicate talune fattispecie che costituiscono ritorsioni:  
a)    il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
b)    la retrocessione di grado o la mancata promozione;
c)    il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell’orario di lavoro;
d)    la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell’accesso alla stessa;
e)    le note di merito negative o le referenze negative;
f)    l’adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
g)    la   coercizione,   l’intimidazione,   le   molestie   o l’ostracismo;
h)    la  discriminazione  o  comunque  il  trattamento sfavorevole;
i)    la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine  in  un  contratto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
j)    il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
k)    i  danni,  anche  alla  reputazione  della  persona,  in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
l)    l’inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l’impossibilità per la persona di trovare un’occupazione nel settore o nell’industria in futuro;
m)    la conclusione anticipata o l’annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
n)    l’annullamento di una licenza o di un permesso;
o)    la  richiesta  di  sottoposizione  ad  accertamenti  psichiatrici o medici.
Protezione dalle ritorsioni    Gli enti e le persone segnalanti possono comunicare all’ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito. 
Gli atti ritorsivi sono nulli.
Le persone segnalanti che siano state licenziate a causa della segnalazione  hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro, ai sensi dell’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 o dell’articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore. 
L’autorità giudiziaria adita adotta tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l’ordine di  cessazione  della  condotta  ritorsiva posta  in  essere  e la dichiarazione di nullità degli atti adottati.
Limitazioni di responsabilità    Non è punibile l’ente o la persona segnalante che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall’obbligo di segreto, diverso da quello di cui all’articolo 1, comma 3 del decreto, o relative alla tutela del diritto d’autore o alla  protezione  dei  dati  personali  ovvero  riveli  o  diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della  persona  coinvolta  o  denunciata,  quando,  al  momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per  ritenere  che  la  rivelazione  o  diffusione  delle  stesse informazioni  fosse  necessaria  per  svelare  la  violazione e  la  segnalazione,  la  divulgazione  pubblica  o  la  denuncia all’autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata ai sensi dell’articolo 16 del decreto. 
Quando  ricorrono  le  ipotesi  di  cui  sopra,  è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa. 
Salvo che il fatto costituisca reato, l’ente o la persona segnalante non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l’acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l’accesso alle stesse. 
In  ogni  caso,  la  responsabilità  penale  e  ogni  altra responsabilità,  anche  di  natura  civile  o  amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.
Rinunce e transazioni    Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal decreto non sono valide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all’articolo 2113, quarto comma, del codice civile.